Statuto
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 4 marzo 2005 n. 2.
Norme per la promozione della Fondazione Ignazio Buttitta.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E’ promossa, ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile, l’istituzione di una Fondazione denominata “Ignazio Buttitta” con la finalità della tutela, conservazione, promozione, studio e sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti storici, sociali, artistici e antropologici.
Art. 2.
1. La sede legale ed operativa della Fondazione è la casa natale di Ignazio Buttitta, presso la quale è costituita e progressivamente potenziata una biblioteca specializzata nei diversi ambiti della cultura siciliana.
Art. 3.
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1 la Fondazione può promuovere conferenze, seminari, congressi, mostre, assegnare borse di studio, conferire premi, assumere ogni iniziativa, anche di natura editoriale, ritenuta coerente con le proprie ragioni istitutive.
Art. 4.
1. Nel rispetto delle norme del Codice civile, la Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato da:
a) tre componenti a vita con diritto di nomina del successore, in rappresentanza dei figli viventi di Ignazio Buttitta;
b) tre componenti in rappresentanza del comune di Bagheria, rispettivamente il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l’assessore alla cultura;
c) il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana;
d) il Presidente della Regione;
e) il Presidente della Provincia regionale di Palermo;
f) il sindaco del comune di Palermo;
g) il rettore dell’Università di Palermo;
h) i presidenti del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, del Folkstudio e dell’Associazione “Amici di Ignazio Buttitta”.
2. Tutti i componenti di diritto, ad esclusione dei tre a vita, possono nominare loro delegati. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere riconfermati. I consiglieri designati in virtù della loro funzione cessano comunque dall’incarico, anche prima della scadenza del quadriennio, qualora venga meno la loro preposizione alla carica istituzionale ricoperta.
3. Previa approvazione del consiglio possono entrare a far parte dello stesso per un quadriennio tutti i soggetti pubblici e privati che si impegnino a conferire alla Fondazione una somma non inferiore a euro 5.000 oppure l’equivalente in libri o oggetti.
Art. 5.
1. Il consiglio nomina tra i propri componenti il presidente e la giunta costituita da un vicepresidente, da un direttore generale, da un tesoriere, dal sindaco pro tempore del comune di Bagheria o suo delegato e dai consiglieri a vita.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e per l’esercizio delle sue funzioni può delegare il vicepresidente.
3. Il direttore generale è responsabile del coordinamento esecutivo delle attività programmate dalla giunta e approvate dal consiglio.
4. Il tesoriere amministra i fondi ed è tenuto a presentare, ad ogni richiesta dei componenti della giunta e dei revisori, il conto delle entrate e delle uscite.
Art. 6.
1. Nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di fondazioni, l’atto costitutivo e lo statuto devono prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.
Art. 7.
1. Nel caso di estinzione della Fondazione i suoi beni patrimoniali, previa approvazione dei componenti a vita del consiglio, sono trasferiti dalla giunta al comune di Bagheria o ad altro ente pubblico o privato.
Art. 8.
1. Ferme restando le disposizioni di legge e le finalità della Fondazione, eventuali modifiche dello statuto, dettate da indifferibili esigenze funzionali, devono essere approvate dal consiglio con voto unanime.
Art. 9.
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della Fondazione mediante l’assegnazione di un contributo iniziale di 500 migliaia di euro per l’anno 2005. Alla determinazione del contributo per gli anni successivi si provvede annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
Art. 10.
1. Al comma 4 dell’articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole “da destinarsi” sono aggiunte le parole “limitatamente all’anno 2005”.
Art. 11.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 marzo 2005.
CUFFARO | |
Assessore regionale per i beni culturali | PAGANO ed ambientali e per la pubblica istruzione |
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
L’art. 14 del codice civile così dispone:
“Atto costitutivo. – Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.”.
Nota all’art. 9, comma 1:
L’art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.” così dispone:
“Legge finanziaria. – 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge “finanziaria” con i tempi e le modalità di cui all’articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 2;
c) all’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell’importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale.
3. La legge “finanziaria” non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge “finanziaria” è approvato dall’Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.”.
Nota all’art. 10, comma 1:
Il comma 4 dell’art. 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005.” per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
“4. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, come sostituito dal primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, dopo la parola “contributi” è aggiunto il seguente periodo: “da destinarsi limitatamente all’anno 2005, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all’articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani” e le parole “promosse da enti ed organizzazioni siciliani” sono abrogate.”.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 794
“Istituzione della Fondazione Ignazio Buttitta per la conservazione e la promozione della cultura siciliana”.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Forgione, Capodicasa il 10 febbraio 2004.
Trasmesso alla Commissione “Cultura, formazione e lavoro” (V) il 25 febbraio 2004.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 103 del 27 luglio 2004.
Deliberato l’invio in Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 103 del 27 luglio 2004.
Parere reso dalla Commissione “Bilancio” (II) nella seduta n. 185 del 9 febbraio 2005.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 118 del 10 febbraio 2005.
Relatore: Antinoro.
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 267 del 15 febbraio e n. 268 del 16 febbraio 2005.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 269 del 22 febbraio 2005.
(2005.8.432)